Art. 4.

      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «La donna che entro i sette giorni stabiliti al quarto comma del presente articolo, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 4, dichiara di volere rinunciare alla interruzione della gravidanza beneficia dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 4-bis».